STATUTO

1.E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE CITTADINI DIGITALI”. L’ Associazione, costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92, persegue il fine della diffusione della cultura informatica, telematica e digitale fra i cittadini e la loro tutela di fronte a truffe, abusi e violazioni mediante opera di informazione, formazione, approntamenti tecnologici, promozione e gestione di reti e di impianti atti ad agevolare la fruizione delle risorse telematiche e digitali da parte dei cittadini.

2.L’organizzazione ha sede in Genova.

3.L’associazione è aperta a chiunque e si fonda sulla partecipazione, è laica ed apartitica, non opera discriminazioni di sesso o religione, etnia o cultura.

4.L’associazione non ha scopi di lucro e si atterrà esclusivamente ad una struttura aperta e democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo partecipativo, spontaneo e volontario.

5.L'Associazione può aderire ad analoghe associazioni regionali, italiane od estere che in tutto o in parte perseguano le finalità di cui al precedente articolo e stipulare con le stesse accordi di collaborazione.

6.L’ Associazione può assumere dipendenti utili a raggiungere i fini sociali anche occasionali esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. I rapporti tra l’Organizzazione ed i dipendenti sono riferiti a quanto disciplinato dalle leggi in vigore.

7.Gli organi dell’Associazione come disciplinati dai successivi articoli sono:
a)L’Assemblea dei Soci;
b)Il Consiglio Direttivo;
c)Il Collegio dei Probiviri/Revisori dei conti;
d)Il Presidente;
e)Il Vice Presidente;
f)Il Segretario

8.L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’ Associazione in regola con il versamento della quota sociale. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
a)l’approvazione annuale del programma e del bilancio di previsione per il periodo successivo;
b)l’approvazione annuale della relazione di attività e del rendiconto consuntivo del periodo precedente.
c)l’elezione triennale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri/Revisori dei conti;
d)deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ivi compreso la modifica dello statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organismi..
La convocazione è fatta in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’ Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola da lui presieduta; in caso di sua assenza presiede il vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
La convocazione avviene tramite avviso scritto affisso presso la sede sociale contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno trenta giorni, potrà riunirsi anche fuori della sede sociale. L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

9.Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea fra i Soci in numero non inferiore a cinque provvede:
a)a eleggere il Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione;
b)a eleggere tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa;
c)a eleggere il vice Presidente;
d)a nominare uno o più Consiglieri delegati su materie specifiche pertinenti l’attività dell’Associazione;
e)a deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'espulsione del Socio;
f)a fissare la quota associativa annua;
g)a provvedere all’ordinaria e straordinaria gestione dell’associazione tra una assemblea e l’altra;
h)a predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci e a disporre l'acquisizione di eventuali beni mobili e immobili;
10.Il Collegio dei Probiviri/Revisori dei conti è composto da tre membri che non appartengono alternativi agli organi dell’ Associazione, è eletto direttamente dall’ Assemblea ed ha completa iniziativa di autoconvocazione e provvede:
a)ad eleggere il proprio Presidente;
b)ad emettere i responsi sui ricorsi presentati dai Soci entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi;
c)a sottoporre a periodica verifica le scritture contabili e la situazione di cassa;
d)ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo prima della loro presentazione all'Assemblea;

11.La richiesta di adesione all’ Associazione va presentata al Presidente che comunica l’ammissione sulla base delle decisone assunte dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione il richiedente dichiara di conoscere e accettare senza riserve lo Statuto.

12.I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione tramite il versamento della quota sociale. L’importo della quota associativa è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

13.I Soci hanno diritto:
a)di partecipare alle Assemblee - se in regola con il pagamento della quota associativa - e di votare direttamente o per delega; ciascun socio non può portare più di una delega;
b)di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
c)di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d)di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
e)di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

14.I Soci sono obbligati:
a)ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b)a pagare la quota associativa;
c)a svolgere a titolo gratuito le attività precedentemente concordate;
d)a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
I Soci non possono erogare a qualsiasi titolo servizi a pagamento all’Associazione.




15.Il patrimonio dell’ Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione. L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a)quote associative e contributi degli aderenti;
b)contributi da privati;
c)contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h)rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
E’ fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio del quale saranno responsabili. Gli incarichi sociali e le attività di volontariato sono gratuite.

16.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che li approva a norma di legge.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

17.Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’ Associazione viene deliberato su proposta del Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

18.Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno messe a disposizioni dei Soci come a loro disposizione resta altresì copia dello Statuto. E’ vietata a qualsiasi titolo la distribuzione di utili, fondi e riserve di capitale.

19.Per quanto non previsto dal presente Statuto i regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e della Legge Regionale 15/92.